Credito d’imposta per i consumi energetici.

Nella giornata del 16 dicembre 2010 è stata approvata la finanziaria regionale fvg 2011.
Nell’ambito dell’articolo 2 (relativo ai sostegni all’economia)
attuati mediante credito d’imposta (IRAP) il comma 1 prevede
interventi rilevanti in caso di mantenimento occupazionale  per
piccole imprese artigiane:
a)      salvaguardia del livello occupazionale nel territorio regionale;
b)      incremento dell’occupazione e creazione di nuove opportunità di
inserimento stabile in ambito lavorativo nel territorio regionale;
entrambi sicuramente di interesse per le aziende di panificazione ma,
in particolare, prevede uno specifico intervento per quelle di
panificazione:
c)sostegno e conservazione dei valori tradizionali della panificazione
artigiana quale elemento caratterizzante di un territorio e della
comunità su di esso localizzata.

precisamente esso viene quantificato in uno sconto max del 20% sui consumi energetici.   Si rimane in attesa dell’emanazione di uno specifico regolamento per poter usufruire del provvedimento.

Pubblichiamo di seguito un estratto delle parti dell’articolo 2 di maggior interesse per i panificatori

Art. 2 finanziaria 2011

B)

 Ai sensi dell’articolo 7 l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per le seguenti finalità, nel limite massimo determinato dall’articolo 1, comma …, contributi nella forma di credito d’imposta a valere sull’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP), determinata per il periodo d’imposta in corso all’1 gennaio 2011:

a)      salvaguardia del livello occupazionale nel territorio regionale;

b)      incremento dell’occupazione e creazione di nuove opportunità di inserimento stabile in ambito lavorativo nel territorio regionale;

c)      sostegno e conservazione dei valori tradizionali della panificazione artigiana quale elemento caratterizzante di un territorio e della comunità su di esso localizzata.

  1. Possono accedere al contributo di cui al comma 1, lettera a), le microimprese e le piccole imprese che alla data della presentazione dell’istanza di contributo, soddisfino i requisiti di cui al decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 463 (Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell’articolo 38, comma 3, della legge regionale 7/2000) e che occupino fino a 15 dipendenti, per le quali ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a)      nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione dell’istanza di contributo, non abbiano effettuato licenziamenti nel territorio regionale se non per giusta causa;

b)      applichino i contratti collettivi nazionali e rispettino le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle norme vigenti;

c)      si impegnino formalmente a non delocalizzare nei cinque anni successivi dalla data della deliberazione di cui al comma 12.

  1. I contributi di cui al comma 1, lettera a), sono parametrati agli oneri previdenziali obbligatori versati dalle imprese per il personale dipendente, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, anche parziale, addetto alle unità locali ubicate nel territorio regionale, con riferimento al periodo d’imposta precedente alla data di presentazione dell’istanza di contributo, entro la soglia massima del 20 per cento dell’importo versato.
  2. Le imprese beneficiarie del contributo di cui al comma 1, lettera a), devono, a pena di decadenza, mantenere il numero degli occupati, risultante alla data di presentazione dell’istanza di contributo, per un periodo minimo di due anni a far data da tale termine, fatte salve le cause di forza maggiore.
  1.             Possono accedere al contributo di cui al comma 1, lettera b), le piccole e medie imprese (PMI) che soddisfino i requisiti di cui al decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 463 (Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell’articolo 38, comma 3 della legge regionale 7/2000) e le grandi imprese che incrementino il numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, anche parziale, nelle unità locali ubicate nel territorio regionale e che si impegnino formalmente a non delocalizzare nei cinque anni successivi alla data della deliberazione di cui al comma 12.
  2. I contributi di cui al comma 1, lettera b), possono essere concessi per ogni lavoratore a tempo determinato o indeterminato anche parziale, assunto nelle unità locali ubicate nel territorio regionale nel corso dell’anno solare 2011, in incremento rispetto al numero dei lavoratori a tempo determinato o indeterminato anche parziale, occupati alla data di chiusura del periodo d’imposta precedente a quello rispetto al quale si richiede il contributo. Il contributo può essere concesso anche per la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato avvenuta nel corso dell’anno solare 2011.
  3. Il contributo di cui al comma 1, lettera b), è calcolato in percentuale sulle spese ammissibili, nel limite massimo del:

a) 20 per cento dei costi salariali connessi con l’assunzione di personale dipendente di cui al comma 6, addetto alle unità locali ubicate nel territorio regionale ovvero, in alternativa,

b) 30 per cento degli oneri previdenziali obbligatori connessi con l’assunzione di personale dipendente, di cui al comma 6, addetto alle unità locali ubicate nel territorio regionale.

  1. Il limite massimo di cui al comma 7, è elevato di 5 punti percentuali per le imprese che assumono soggetti disoccupati e inoccupati residenti in Italia da almeno 10 anni e nella regione Friuli Venezia Giulia da almeno 5 anni.
  2. Le imprese beneficiarie del contributo di cui al comma 1, lettera b), devono, a pena di decadenza, mantenere il numero degli occupati come incrementato ai sensi del comma 6, per un periodo di due anni dalla data di chiusura del periodo d’imposta rispetto al quale si richiede il contributo, fatte salve le cause di forza maggiore.
  3. Possono accedere ai contributi di cui al comma 1, lettera c), le imprese artigiane di panificazione che, alla data di presentazione dell’istanza di contributo, sono iscritte all’Albo provinciale delle imprese artigiane (AIA) di cui all’articolo 13 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell’artigianato), rientrano nella definizione di microimpresa, piccola e media impresa di cui al decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 463 (Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell’articolo 38, comma 3, della legge regionale 7/2000).
  4.  Il contributo di cui al comma 1, lettera c), è concesso a sollievo dei costi energetici ed è calcolato in percentuale sul costo sostenuto nell’esercizio precedente alla data di presentazione dell’istanza di contributo, entro la soglia massima del 20 per cento della spesa sostenuta.
  5. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nella misura stabilita con deliberazione della Giunta regionale in considerazione del fabbisogno rilevato. La Giunta regionale determina altresì il riparto delle complessive disponibilità finanziarie tra le diverse finalità.
  6. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, con particolare riferimento agli aiuti di importanza minore “de minimis” e agli aiuti esentati ai sensi del regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio del 7 maggio 1998 e successive modifiche.
  7. I contributi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) sono cumulabili nei limiti previsti dalla disciplina richiamata al comma 13.
  8. I contributi concessi ai soggetti individuati ai commi 2 e 5 sono confermati in caso di superamento dei limiti dimensionali posseduti alla data di presentazione dell’istanza, per effetto dell’incremento occupazionale di cui al comma 6.
  9. Il credito d’imposta non può essere chiesto a rimborso ed è utilizzabile in compensazione ai  sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni).
  10. Ai fini dell’attuazione del comma 1 è autorizzata la stipula di una convenzione con l’Agenzia delle Entrate volta a disciplinare le modalità operative per la fruizione del credito d’imposta, i cui oneri sono posti a carico dell’unità di bilancio 10.4.1.1170 e del capitolo 1490 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l’anno 2011.
  11. I criteri e le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1, nonché le tipologie di soggetti agevolabili e gli eventuali criteri di priorità per la concessione dei contributi sono determinati con apposito regolamento.
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