Leggittima la mancata retribuzione contrattuale del tempo impiegato per la “vestizione” del dipendente se non disciplinata dal datore di lavoro.

Con sentenza n. 8063 dell’8 aprile 2011, la Cassazione ha affermato che sono legittime le clausole dei contratti collettivi di lavoro che prevedono la mancata retribuzione per il tempo che il lavoratore dedica alla “vestizione”.

La Suprema Corte ha evidenziato che la clausola contrattuale ha un carattere “meramente ordinatorio o regolativo ed assolve a fini eminentemente pratici, validi nella generalità dei casi” – “in particolare, ove sia data la facoltà al lavoratore di scegliere il tempo ed il luogo ove indossare la divisa stessa (anche a casa), la relativa attività fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell’attività lavorativa e come tale , non deve essere retribuita”.
Se viceversa, “tale operazione è diretta dal datore di lavoro che ne disciplina il tempo e il luogo di esecuzione, allora si rientra nel tempo di “lavoro effettivo” e spetta la retribuzione”.

Fonte: www.dplmodena.it

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