La Cassazione, con sentenza di gennaio 2011, ha accolto il ricorso di un lavoratore per il quale era stata riconosciuta la natura professionale della malattia ma respinta la richiesta di risarcimento morale avanzata nei confronti dell’impresa dal lavoratore stesso.
La Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore contro la decisione La Corte d’Appello che aveva confermato la malattia professionale ma rigettato la richiesta di danno morale poichè il dipendente non aveva presentato documentazione idonea a comprovare che gli obblighi in materia di sicurezza erano stati violati.La Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore contro tale decisione sulla base del dettato legislativo che prevede l’obbligo da parte del datore di lavoro di aver adottato, nel rispetto dell’art. 2087 c.c., “tutte le misure che, seconda la particolarità del lavoro, l´esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l´integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
Per altro verso i giudici di Cassazione, nel rinviare ad una nuova Corte d’appello hanno sottolineato come l’onere della prova rimane comunque valido anche per il lavoratore poichè, secondo la norma, esso “incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l´onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l´uno e l´altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro l´onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo”.