Art. 62: ultimi giorni per predisporre i contratti di fornitura

Ricordiamo a tutti che entro il 31 dicembre dovranno essere emessi i contratti di fornitura nei confronti dei clienti con partita IVA  ai quali vengono forniti prodotti agroalimentari.

un buon boccone di pane fresco!

(vedi il nostro focus all’indirizzo:  http://www.panificatori.fvg.it/wp/2012/10/09/focus-su-art-62-e-termini-di-pagamento-dei-prodotti-alimentari/ )

La materia, disciplinata dall’art. 62   del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,  prevede infatti l’obbligo di predisporre tutti i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari in forma scritta se stipulati dopo il 24 ottobre 2012. (Art. 8 del Decreto). I contratti già in essere alla data del 24 ottobre 2012… devono essere adeguati non oltre la data del 31 dicembre 2012.

La mancata osservanza della norma in questione (e cioè la presenza di un contratto scritto) può dare luogo a sanzioni amministrative pecuniarie da 516,00 fino a 20.000,00 euro.

Ricordiamo che la norma prevede che i contratti debbono essere stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano a pena di nullita’ la durata, le  quantita’ e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalita’ di consegna e di pagamento. I contratti devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalita’ e reciproca corrispettivita’ delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti.

Vale anche la pena di ricordare che tali obblighi decadono solo nel caso nel quale il pagamento sia contestuale alla consegna della merce. Inoltree non si applicano alle vendite al minuto effettuate al consumatore finale (comunità, mense e simili ovviamente escluse).

I termini di pagamento decorrono dalla fine del mese di consegna della fattura e sono di 30 giorni per i prodotti definiti deperibili, ovvero con durata inferiore ai 60 giorni stabilita dal produttore e di 60 per tutti gli altri prodotti o materie prime agroalimentari con durata superiore ai 60 giorni.

Tali termini di pagamento devono essere considerati come termini MASSIMI entro i quali il pagamento deve avvenire, e nulla vieta ovviamente che il pagamento sia fatto prima di tali scadenze.

Va anche ricordato come i prodotti con scadenza fino a 60 giorni e quelli con scadenza superiore ai 60 giorni DEVONO essere fatturati separatamente.

E’ pertanto consigliabile predisporre due contratti diversi ad evitare confusioni sempre inutili.

Si consiglia vivamente di consegnare ai propri clienti il contratto entro e non oltre il 31/12/2012 e di farlo in una modalità che consenta di dimostrare a posteriori la data certa di consegna, dunque possibilmente con PEC (Posta Elettronica Certificata) o raccomandata o fax o cpnsegna a mano facendosi possibilmente rilascare una copia sottoscritta e completata dalla data di presa visione da parte del cliente.

Alleghiamo due fac-simile ( per prodotti con scadenza inferiore e rispettivamente superiore a 60 giorni) che abbiamo predisposto cercando di interpretare nel modo più sdemplicve possibile la norma.

Specificando doverosamente che gli stessi sono frutto di nostra esclusiva interpretazione nè sono stati validati in alcuna sede istituzionale, raccomandiamo ovviamente una attenta valutazione individuale e il necessario adattamento alle singole esigenze aziendali.

Contratto prodotti scadenza fino 60 gg

Contratto prodotti scadenza superiore a 60 gg

credits per l’immagine : vanityfair.it
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